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Articolo 389 del Codice Civile

L’ art. 389 del Codice Civile è rubricato “ Registro delle tutele”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 389 del Codice Civile italiano:

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita del minore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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