Articolo 388 del Codice Civile

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L' art. 388 del Codice Civile è rubricato “ Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 388 del Codice Civile italiano:
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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