Articolo 389 del Codice Civile

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L' art. 389 del Codice Civile è rubricato “ Registro delle tutele”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 389 del Codice Civile italiano:
Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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