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Articolo 426 del Codice Civile

L’ art. 426 del Codice Civile è rubricato “ Durata dell’ufficio ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 426 del Codice Civile italiano:

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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