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Articolo 668 del Codice Civile

L’ art. 668 del Codice Civile è rubricato “ Adempimento del legato”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 668 del Codice Civile italiano:

Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario.

Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell’eredità, o anche di un terzo, l’erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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