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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 185 bis del Codice di procedura civile

Articolo 185 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 185 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Proposta di conciliazione del giudice”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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