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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 208 del Codice di procedura civile

Articolo 208 del Codice di procedura civile

L’articolo 208 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Decadenza dall’assunzione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o preseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l’altra parte presente non ne chieda l’assunzione.

La parte interessata può chiedere nell’udienza successiva al giudice la revoca dell’ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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