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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 319 del Codice di procedura civile

Articolo 319 del Codice di procedura civile

L’articolo 319 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Costituzione delle parti”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all’articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura.

Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell’articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura.

Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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