Articolo 320 del Codice di procedura civile

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L'articolo 320 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Trattazione della causa". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.

Comma soppresso.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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