Articolo 321 del Codice di procedura civile

0
L'articolo 321 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Decisione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione.

Comma abrogato.


Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)