L'articolo 321 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Decisione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione.
Comma abrogato.
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