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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 328 del Codice di procedura civile

Articolo 328 del Codice di procedura civile

L’articolo 328 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se, durante la decorrenza del termine di cui all’articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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