Articolo 329 del Codice di procedura civile

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L'articolo 329 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Acquiescenza totale o parziale". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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