Articolo 328 del Codice di procedura civile

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L'articolo 328 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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