Articolo 331 del Codice di procedura civile

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L'articolo 331 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.

L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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