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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 371 bis del Codice di procedura civile

Articolo 371 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 371 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole “atto di integrazione del contradditorio”, deve essere depositato, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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