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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 390 del Codice di procedura civile

Articolo 390 del Codice di procedura civile

L’articolo 390 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rinuncia”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

Del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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