Articolo 389 del Codice di procedura civile

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L'articolo 389 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Domande conseguenti alla cassazione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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