Articolo 390 del Codice di procedura civile

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L'articolo 390 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rinuncia". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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