L'articolo 387 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.
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