L'articolo 386 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Effetti della decisione sulla giurisdizione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda.
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