Articolo 386 del Codice di procedura civile

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L'articolo 386 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Effetti della decisione sulla giurisdizione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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