Articolo 385 del Codice di procedura civile

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L'articolo 385 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Provvedimenti sulle spese". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

Comma abrogato.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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