L'articolo 385 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Provvedimenti sulle spese".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
Comma abrogato.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.