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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 403 del Codice di procedura civile

Articolo 403 del Codice di procedura civile

L’articolo 403 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Impugnazione della sentenza di revocazione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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