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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 405 del Codice di procedura civile

Articolo 405 del Codice di procedura civile

L’articolo 405 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Domanda di opposizione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.

La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all’articolo 163, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell’articolo precedente, l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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