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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.63 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.63 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.63 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l’annotazione sull’originale.

La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione di cui al secondo comma.

Il cancelliere dà notizia, a norma dell’articolo 133, secondo comma, all’ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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