Articolo 473 bis.64 del Codice di procedura civile

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L'articolo 473 bis.64 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Provvedimenti su parere del giudice tutelare". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.

Qualora il parere non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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