Articolo 473 bis.65 del Codice di procedura civile

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L'articolo 473 bis.65 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Vendita di beni". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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