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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 516 del Codice di procedura civile

Articolo 516 del Codice di procedura civile

L’articolo 516 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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