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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 540 del Codice di procedura civile

Articolo 540 del Codice di procedura civile

L’articolo 540 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Pagamento del prezzo e rivendita”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

[Comma abrogato]

Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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