Articolo 539 del Codice di procedura civile

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L'articolo 539 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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