L'articolo 540 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Pagamento del prezzo e rivendita".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
[Comma abrogato]
Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.
La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
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