Articolo 541 del Codice di procedura civile

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L'articolo 541 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Distribuzione amichevole". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformità.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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