Articolo 538 del Codice di procedura civile

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L'articolo 538 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Nuovo incanto". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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