L'articolo 538 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Nuovo incanto".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
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