Articolo 537 del Codice di procedura civile

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L'articolo 537 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Modo dell'incanto". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535.
L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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