L'articolo 536 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Trasporto e ricognizione delle cose da vendere".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica.
In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.
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