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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 576 del Codice di procedura civile

Articolo 576 del Codice di procedura civile

L’articolo 576 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Contenuto del provvedimento che dispone la vendita”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
2) il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568;
3) il giorno e l’ora dell’incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l’incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma;
5) l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;

6) la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte;
7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

L’ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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