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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 659 del Codice di procedura civile

Articolo 659 del Codice di procedura civile

L’articolo 659 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rapporto di locazione d’opera”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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