Articolo 658 del Codice di procedura civiile

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L'articolo 658 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Intimazione di sfratto per morosità"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il locatore può intimare al conduttore, all'affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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