Articolo 657 del Codice di procedura civile

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L'articolo 657 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, al comodatario di beni immobili, all'affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.

Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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