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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 669 quinquies del Codice di procedura civile

Articolo 669 quinquies del Codice di procedura civile

L’articolo 669 quinquies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Competenza in caso di clausola compromissoria, il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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