Articolo 669 quater del Codice di procedura civile

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L'articolo 669 quater del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Competenza in corso di causa"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.

Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al tribunale.

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudiche che ha pronunziato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa in merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669 ter.

Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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