Articolo 669 ter del Codice di procedura civile

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L'articolo 669 ter del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Competenza anteriore alla causa"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al tribunale.

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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