L'articolo 669 quinquies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Competenza in caso di clausola compromissoria, il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale" .
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma.
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