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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 687 del Codice di procedura civile

Articolo 687 del Codice di procedura civile

L’articolo 687 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Casi speciali di sequestro”.


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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