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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 70 del Codice di procedura civile

Articolo 70 del Codice di procedura civile

L’articolo 70 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Intervento in causa del pubblico ministero”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;
4) numero abrogato;
5) negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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