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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 71 del Codice di procedura civile

Articolo 71 del Codice di procedura civile

L’articolo 71 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinchè possa intervenire.

Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell’ultimo comma dell’articolo precedente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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