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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 741 del Codice di procedura civile

Articolo 741 del Codice di procedura civile

L’articolo 741 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Efficacia dei provvedimenti”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

Se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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