L'articolo 20 della Costituzione, stabilisce le norme a tutela della religione, la quale non può essere limitata con norme speciali e nè da gravami fiscali per la costituzione di associazioni o istituzioni di aggregazioni religiose.
Ecco il testo:
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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