Articolo 20 della Costituzione italiana

0
L'articolo 20 della Costituzione, stabilisce le norme a tutela della religione, la quale non può essere limitata con norme speciali e nè da gravami fiscali per la costituzione di associazioni o istituzioni di aggregazioni religiose.


Ecco il testo: 
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube
Tags:

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)