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Articolo 21 della Costituzione italiana

L'articolo 21 della Costituzione, si sofferma sulla libertà di pensiero, sul divieto di censura e il sequestro dei mezzi di stampa è consentito solo attraverso atto motivato dall'autorità giudiziaria.

Al quarto comma specifica che in caso assoluta urgenza, quando non è possibile un intervento tempestivo delle autorità giudiziarie, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito dalla polizia giudiziaria. Ma se tale non viene convalidato entro ventiquattro ore, quest'ultimo viene revocato.

Riprende i caratteri dell'articolo 13 della Costituzione, che però offre quarantotto ore in caso di urgenza per la convalida di provvedimenti provvisori di restrizione della libertà per la sicurezza pubblica.

Al quinto comma viene indicato che possono essere resi noti i finanziamenti della stampa periodica tramite una legge speciale e infine al sesto comma viene dato divieto a pubblicazioni contrarie al buon costume.


Ecco il testo: 
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. 
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.  Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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