L'articolo 22 della Costituzione, nella sua brevità, descrive un concetto fondamentale relativo alla capacità giuridica, che si acquista alla nascita e di cui l'uomo non può esserne privato per motivi politici.
Lo stesso vale per la cittadinanza e per il nome.
Lo stesso vale per la cittadinanza e per il nome.
Ecco il testo:
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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