Riporto qui sotto il Decreto Legge Regio numero 721 del 9 agosto 1943 che ha portato alla soppressione delle corporazione e alle norme corporative previste nell'articolo 1 delle preleggi. Qui sotto il testo:
"in Gazzetta Ufficiale 17 agosto, n. 190. Decreto convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178
Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia.
"in Gazzetta Ufficiale 17 agosto, n. 190. Decreto convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178
Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia.
Articolo 1
Il consiglio nazionale delle corporazioni, il comitato corporativo centrale e le corporazioni sono soppressi.
Sono pertanto abrogate le seguenti leggi, nonché quelle successive di integrazione o modificazione:
1) legge 20 marzo 1930, n. 206, di riforma del consiglio nazionale delle corporazioni;
2) legge 5 gennaio 1939, n. 10, di riforma del consiglio nazionale delle corporazioni;
3) regio decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, sulle attribuzioni del comitato corporativo centrale, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1745;
4) art. 3, secondo comma della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e il titolo III delle Norme di attuazione approvate con regio decreto del 1° luglio 1926, n. 1130;
5) legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle corporazioni.
Articolo 2
I comitati tecnici corporativi o intercorporativi costituiti in attuazione della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sono soppressi.
Articolo 3
Il tentativo di conciliazione delle controversie collettive di lavoro da esperirsi dalla corporazione ai sensi dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è deferito ad un collegio di conciliazione costituito di volta in volta dal ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, avuto riguardo alla natura e all'oggetto delle singole controversie.
Articolo 4
Fino a quando non sarà disposto diversamente le associazioni sindacali possono stipulare accordi economici collettivi per il regolamento collettivo dei rapporti economici fra determinate categorie professionali. Tali accordi diventano obbligatori rispetto alle associazioni e ai singoli rappresentanti delle categorie cui essi si riferiscono quando siano approvati, previe le modificazioni del caso, con decreto reale da emanarsi sentito il consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, d'intesa con i ministri interessati. Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di detti accordi da parte dei singoli, valgono le norme vigenti per i contratti collettivi.
Articolo 5
Gli accordi economici collettivi che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati approvati dagli organi corporativi, possono essere pubblicati con decreto del Capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, su proposta del ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, d'intesa con i ministri interessati. Il decreto di pubblicazione è inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica e produce gli effetti previsti nel precedente articolo.
Articolo 6
Il comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi, istituito con regio decreto-legge 24 gennaio 1942, n. 3, convertito in legge con la legge 13 giugno 1942, n. 902, è soppresso.
Articolo 7
Il comitato interministeriale per l'autarchia costituito col regio decreto-legge 9 gennaio 1939, n. 32, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 749, è altresì soppresso. La competenza del comitato predetto in materia di impianti industriali è attribuita al ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, il quale provvede in merito alle domande di autorizzazione di intesa, ove del caso, con le amministrazioni interessate.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, e il ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge."
Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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